Lo Statuto

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
OGN OGLIASTRA NUOTO.

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE
E’ costituta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata OGN OGLIASTRA NUOTO Associazione Sportiva Dilettantistica in breve OGLIASTRA NUOTO.
L’associazione è regolata dalla normativa di cui al codice civile, delle leggi speciali in materia e dal presente Statuto, non persegue finalità di lucro ed eventuali proventi delle attività consentite non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta. Vige l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e statutariamente previste.
L’OGLIASTRA NUOTO è una associazione sportiva dilettantistica, autonoma, pluralista, apartitica, democratica a carattere volontario.

ARTICOLO 2
SEDE E DURATA
La sede della A.S.D. OGN OGLIASTRA NUOTO è in LANUSEI (OG), viale Europa,37. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, potrà trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città italiane. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3
SCOPO
L’OGLIASTRA NUOTO ha per scopo il miglioramento psico – fisico e morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica (dilettanti) che didattica e di propaganda dello sport in genere ed in particolare delle attività natatorie.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’OGLIASTRA NUOTO potrà:
1. perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative attraverso la gestione di attività sportive, agonistiche, didattiche, ricreative ed aggregative ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero;
2. svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali;
3. partecipare alla promozione, all’organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati ed in generale all’attività sportiva dilettantistica delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione sportiva a cui intenderà affiliarsi;
4. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
5. svolgere attività ricreative in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
L’OGLIASTRA NUOTO intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Nuoto e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
L’OGLIASTRA NUOTO potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.
L’OGLIASTRA NUOTO è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale.
L’associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

ARTICOLO 4
SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano. I soci hanno tutti i diritti e gli obblighi loro conferiti dal presente Statuto. Ciascun socio ha diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.
Possono essere soci della associazione le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica. Nel caso di enti hanno diritto a partecipare alla assemblea dei soci i loro legali rappresentanti o i loro delegati.
Tutti coloro che intendessero far parte della A.S.D. OGLIASTRA NUOTO dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
Ai soci sono richiesti l’accettazione dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza. Lo status di Socio può venir meno anche nei casi previsti dal successivo articolo 6.
La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata

ARTICOLO 5
DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto a:
• frequentare i locali dell’Associazione, quando questa abbia un locale adatto a tale scopo;
• partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
• riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
• discutere ed approvare i rendiconti della gestione;
• eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.
Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno se approvato, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ARTICOLO 6
DECADENZA DEI SOCI
La qualifica di Socio si perde per:
• decesso;
• mancato pagamento della quota sociale;
• espulsione o radiazione;
• dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
• inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
• denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
• attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
• arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 7
ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’OGLIASTRA NUOTO sono:
• l’Assemblea generale dei soci;
• il Presidente;
• il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8
FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’OGLIASTRA NUOTO ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all’Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 9
VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 10
ASSEMBLEA ORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’OGLIASTRA NUOTO. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano) e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento da parte degli interessati. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione, nonché in merito:
– all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
– all’approvazione dei regolamenti sociali;
– alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
– a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’OGLIASTRA NUOTO In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano) e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento da parte degli interessati.. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
– approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
– scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
L’assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica qualora ciò si rendesse opportuno per l’ampliamento delle attività statutarie.

ARTICOLO 12
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri compreso il Presidente determinato, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina un Vice Presidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che siano maggiorenni. Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge, tra le quali quelle di cui all’art. 90, comma 18 – bis, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
c) convocare le assemblee dei soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall’Assemblea dei soci;
f) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive o culturali, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.

ARTICOLO 14
IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione , nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice – Presidente o dal consigliere più anziano.

ARTICOLO 15
DIMISSIONI
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’“Associazione”, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 16
IL BILANCIO
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio della Associazione sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico – finanziaria della Associazione.
Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 17
ANNO SOCIALE
L’anno sociale inizia il 1 ottobre e termina il 30 settembre di ciascun anno.

ARTICOLO 18
ENTRATE
Le entrate dell’OGLIASTRA NUOTO sono costituite:
a) da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
b) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell’associazione, purché non in contrasto con le finalità sociali.

ARTICOLO 19
IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni;
b) dai trofei vinti.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 20
SETTORI E SEZIONI
L’Associazione potrà strutturarsi in settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente statuto. Potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

ARTICOLO 21
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’OGLIASTRA NUOTO è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra l’associazione e gli associati ovvero tra gli associati medesimi in relazione alle attività della associazione o allo svolgimento del rapporto associativo.
Tutte le controversie fra l’associazione e gli associati e fra gli associati stessi sono sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale come previsto dallo statuto della Federazione Italiana Nuoto e/o delle federazioni sportive nazionali alle quali l’OGLIASTRA NUOTO intenderà affiliarsi.

ARTICOLO 23
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui la OGLIASTRA NUOTO sarà affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.